Il testamento olografo è scritto di proprio pugno dal testatore. Deve essere scritto per intero, datato (giorno, mese e anno) e sottoscritto.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Per evitare inconvenienti è sempre bene dichiarare la volontà molto semplicemente, sia per quanto concerne la forma dello scritto, sia per il contenuto.
La persona da beneficare va indicata con precisione; è nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l'arbitrio di determinare la quota di eredità, l'oggetto o la quantità del bene da assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro l'ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare.
Evitare di lasciare una qualche cosa con l'obbligo di non venderla (sarebbe nulla la disposizione).
Si ricorda che il testamento va trascritto (ed a ciò provvede il notaio dopo la pubblicazione) soltanto quando le disposizioni in esso contenute riguardano i beni immobili.